Percosse
Delitto di Percosse | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 581 |
Competenza | giudice di pace |
Procedibilità | a querela |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro |
In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Il fatto tipico costituente il reato di percosse
[modifica | modifica wikitesto]Al fine di ottenere la configurazione del reato di percosse, oggetto del fatto dovrà essere il percuotere un individuo, ovvero colpirlo o esercitare qualsiasi forma di violenza sul suo corpo.
Nel caso in cui un soggetto sia vittima sia di lesioni di carattere fisico che di carattere psichico non vi saranno i presupposti per la configurazione del reato previsto dall'art. 581 c.p.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]Testi normativi
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
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