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Percosse

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Delitto di
Percosse
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 581
Competenzagiudice di pace
Procedibilitàa querela
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro

In diritto penale si definisce percosse il delitto previsto dall'art. 581 del Codice Penale ai sensi del quale: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Il fatto tipico costituente il reato di percosse

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Al fine di ottenere la configurazione del reato di percosse, oggetto del fatto dovrà essere il percuotere un individuo, ovvero colpirlo o esercitare qualsiasi forma di violenza sul suo corpo.

Nel caso in cui un soggetto sia vittima sia di lesioni di carattere fisico che di carattere psichico non vi saranno i presupposti per la configurazione del reato previsto dall'art. 581 c.p.

Testi normativi

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Voci correlate

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Altri progetti

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 21759 · LCCN (ENsh85008758 · J9U (ENHE987007295885005171
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