Convenzione concernente l'assunzione, la costruzione e l'esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto
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Stati interessati:
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Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.
Allo scopo di compiere, nell’interesse del Commercio, al più presto possibile la rete delle Strade ferrate del Regno Lombardo-Veneto e di semplificare possibilmente l’esercizio e l’amministrazione delle Strade di ferro, appartenenti all’I. R. Erario e formanti
parte della rete medesima, venne conchiusa fra gl’II. RR. Ministri delle Finanze e del Commercio da una parte, ed i Signori:
in Vienna
Sua Altezza il Principe Giovanni Adolfo di Schwarzenberg, Presidente dell’I R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria;
Sua Eccellenza il Conte Francesco Zichy (minore), Vice-Presidente della I. R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria;
Il Barone A. S. di Rothschild, Vice-Presidente dell’I.R. pr. Società austr. di credito per il Commercio e l’Industria.
La Casa bancaria di S. M. di Rothschild;
in Italia
Il Duca Rafaele di Galliera in Bologna;
Il Duca Lodovico Melzi in Milano;
Sua Eccellenza il Conte Giuseppe Archinto in Milano, l’ultimo rappresentato dai signori Sebastiano Mondolfo e C. F. Broth;
Pietro Bastogi in Livorno;
in Francia
Fratelli Rothschild in Parigi, rappresentati dalla Casa bancaria di S. M. di Rothschild in Vienna;
E. Blount e Comp. in Parigi;
Paulin Talabot in Parigi;
in Inghilterra
N. M. di Rothschild e figli in Londra, rappresentati dalla Casa bancaria S. M. di Rothschild in Vienna;
Samuele Laing in Londra;
Matteo Uzielli in Londra; rappresentato dal sig. S. Laing;
d’altra parte, sotto riserva della Sovrana approvazione di S.M.I.R.A., la seguente convenzione:
Art. 1 L’I.R. Erario cede ai detti signori le II. RR. Strade ferrate dello Stato situate nel Regno Lombardo-Veneto con tutte le loro pertinenze, si mobili che immobili, eccettuandone soltanto quel tronco che partendo da Verona s’inoltra verso il Titolo meridionale, onde abbiano ad esercitarle ed usufruttuarle per la durata di 90 anni.
Art. 2. Col diritto all’esercizio ed usufrutto delle II. RR. Strade ferrate Lombardo-Venete vengono pure ceduti ai surripetuti Signori, tutti i diritti ed obblighi dell’Erario verso terze persone, in quanto codesti diritti ed obblighi sieno inerenti all’esercizio ed usufrutto delle dette strade, o connessi al terreno sul quale sono situate, oppure consistano finalmente nell’obbligo di manutenzione e costruzione di ponti, strade e consimili.
Art. 3. Fra gli obblighi assunti dai detti signori, sono pare compresi quelli che consistono in prestazioni verso i possessori dei fondi espropriati od intersecati da quelle Strade ferrate, la cui scadenza non sia anteriore alla Sovrana approvazione della convenzione presente; stantechè l’Erario si dichiara tenuto a soddisfare agli obblighi di qualsiasi natura, scadenti fino al giorno detta Sovrana Sanzione del presente contratto.
Art. 4. Circa i tronchi delle II. RR. Strade ferrate Lombardo-Venete che trovansi attualmente in progresso di costruzione affidata mediante contratti regolari a determinati imprenditori, a modo di quello in fra Coccaglio e Bergamo, viene pattuito, che i surripetuti signori subentreranno col giorno della Sovrana approvazione di codesta convenzione in tutti i diritti ed obblighi derivanti per lo Stato dai surriferiti contratti.
A quest’effetto verranno ai suddetti Signori consegnate delle copie autentiche dei rispettivi contratti, e, occorrendo, gli originali stessi, contro ricevuta e promessa di restituzione ulteriore.
Art. 5. Si metteranno eziandio a disposizione dei detti Signori tutti gli studj preliminari concernenti la rete delle Strade ferrate Lombardo-Venete, nonchè ogni altro documento relativo esistente presso le autorità, tosto che ne sarà fatto l’inventario, contro regolare ricevuta e promessa di restituzione dopo l’uso occorrente.
Art. 6. La consegna delle strade ferrate e delle loro pertinenze avrà principio non più tardi di un mese dopo ottenuta la Sovrana Sanzione di questa convenzione, e verrà condotta a termine nel più breve lasso di tempo possibile, senza interruzione alcuna.
All’effetto della consegna ed assunzione verrà compilato un dettagliato ed esatto inventario steso in doppio esemplare, in concorso di chi rappresenterà il consegnante e gli assuntori.
Art. 7. La consegna, di cui sopra, sarà compiuta o considerata come tale, non più tardi della fine dell’anno 1856; epperò col primo gennajo dell’anno 1857 i surriferiti signori avranno ad entrare nel pieno possesso delle Strade ferrate Lombardo-Venete e delle loro pertinenze, e ad assumerne essi medesimi l’amministrazione.
Art. 8. All’Erario incombe unicamente l’obbligo di consegnare le Strade ferrate e loro pertinenze in quello stato in cui esse saranno per trovarsi al tempo della consegna, e quindi esso non guarentisce alcun danno od ammanco.
Nondimeno l’amministrazione dello Stato si presterà a fare risarcire dagl’impiegati od inservienti risponsabili in via amministrativa, quelle sottrazioni ch’emergessero all’atto della presa di possesso in confronto dell’inventario, e che fossero ad essi imputabili, semprechè codesti impiegati non avessero a quell’epoca abbandonato il servigio dello Stato.
Art. 9. L’amministrazione dello Stato eserciterà le Strade ferrate per conto dei soprannominati Signori anche prima del termine indicato dall’articolo 7.
Ove la Sovrana Sanzione della presente Convenzione venisse abbassata entro la prima metà di un mese, l’amministrazione per conto dei concessionarii avrà principio col primo giorno del mese successivo; e quando giungesse entro la seconda metà, la gestione per conto dei concessionarii comincerà soltanto col primo giorno del secondo mese successivo.
In entrambi i casi avrà termine col finire dell’anno 1856, a meno che i suddetti signori assumessero l’amministrazione prima dell’epoca additata all’articolo 7.
Art. 10. Intorno alla gestione tenuta da gli agenti dell’Erario per la Società, si renderà conto esatto, e verranno alla medesima consegnati i ricavi in quanto questi le fossero dovuti a tenore dell’articolo 17.
Art. 11. Nel corso della gestione degli agenti dello Stato per conto dei concessionarii, non potrà farsi spesa alcuna che non fosse indispensabile per mantenere non interrotto l’esercizio, o che non derivasse dagli obblighi assunti a tenore degli articoli 2 e 4, se non dopo riportato un consenso in iscritto per parte dei concessionarii oppure del loro rappresentante.
Art. 12. Il corrispettivo per la cessione delle II. RE. Strade ferrate Lombardo-Venete è fissato in cento (100) milioni di lire austriache, da versarsi, a scelta dell’Erario, in moneta effettiva austriaca o d’oro o d’argento.
Laddove per altro all’epoca della scadenza il valore dell’oro eccedesse relativamente a quello dell’argento la proporzione di quindici e mezzo ad uno, sarà in facoltà dei concessionarj di diffalcare dalle somme da sborsarsi in oro, l’importo corrispondente a questa differenza. In caso contrario, ove cioè il valore dell’oro scendesse al disotto della soprannominata proporzione, l’Erario avrà il diritto ad un compenso corrispondente alla differenza.
Art. 13. Il versamento dei cento (100) milioni di lire austr. stipulati all’articolo precedente si farà nei termini stabiliti, come segue:
Venti (20) milioni di lire austr. si pagheranno entro mesi tre dalla Sovrana Sanzione del presente contratto.
Cinquanta (50) milioni verranno sborsati in cinque rate annuali di dieci (10) milioni ciascuna. — La prima di queste rate avrà scadenza un anno dopo quella dei venti (20) milioni; le altre successivamente un dopo scaduta l’anteriore.
Art. 14. I trenta (30) milioni residui verranno successivamente pagati con metà dei redditi netti annui delle Strade ferrate cedute ai soprannominati signori, nonchè di quelle concesse all’articolo 20, in quanto i redditi stessi siano per sorpassare il sette (7) per cento del capitale erogato per la costruzione ed attivazione di queste strade (art. 33 e 34.)
Il versamento di tali somme dovrà effettuarsi al più tardi entro trenta giorni dopo sanzionato il bilancio annuo.
Art. 15. Se prima, od all’atto del versamento della quinta delle scadenze annue, di 10 milioni, i sovrannominati Signori dichiareranno di voler pagare i trenta (30) milioni di cui all’articolo precedente, in rate annue di dieci (10) milioni scadenti ciascuna rispettivamente nei due anni successivi, qualunque abbia ad essere l’ammontare degli utili a percepirsi per parte dei concessionarj nelle due annate corrispondenti, eglino saranno disobbligati dal pagamento dell’ultima rata di dieci (10) milioni.
Art. 16. Sopra i cento (100) milioni stipulati all’articolo 12 non verranno pagati interessi, purchè i versamenti avvengano alle scadenze determinate dagli art. 13, 14 e 15; per lo contrario, in caso di ritardo di uno qualsiasi dei versamenti dovranno essere sborsati, in uno col capitale, gli interessi al sei (6) per cento decorribili dal giorno della rispettiva scadenza.
Art. 17. I detti Signori avranno diritto a percepire gli utili netti risultanti dall’esercizio, condotto per conto loro, a sensi del l’art 9, dopochè saranno stati versati i primi venti (20) milioni in uno cogli eventuali interessi di mora.
Art. 18. I sullodati Signori si obbligano a licenziare entro sei mesi decorribili dai giorno della presa di possesso delle strade di ferro, quelli fra gli impiegati od inservienti assunti dallo Stato, che i concessionarj non vorranno ritenere al proprio servizio, e di corrispondere loro le competenze di norma per il semestre successivo alla fatta intimazione. Nel caso per altro che durante il termine sopraccennato alcuno dei detti impiegati divenisse inetto al servizio, non potrà esigere una pensione per parte dei concessionarj, assumendo, per patto espresso, l’Erario le pensioni e provvigioni loro, delle loro vedove e dei figli.
Art. 19. Ai sullodati Signori incombe l’obbligo di completare le ferrovie in esercizio che furono loro cedute a tenore dell’articolo 1, nonchè di costruire ed attivare i tronchi nuovi entro il tempo stabilito dall’articolo 21.
Tali tronchi sono:
a) quello da Coccaglio per Bergamo a Monza, colla diramazione per Lecco;
b) quello che da Casarsa va a raggiungere per Udine, Cormons presso Nabresina la Strada di ferro meridionale dello Stato;
c) quello che da S. Antonio di Mantova dovrà prolungarsi sino alla sponda sinistra del Po presso Borgoforte.
Art. 20. Oltre ai tronchi indicati dall’articolo 19, i sovradetti Signori assumono l’obbligo di costruire ed attivare le seguenti strade di ferro:
a) da Milano per Lodi sino a Piacenza, onde congiungersi colla strada ferrata della Italia Centrale, con una diramazione da Melegnano al confine presso Pavia, per rannodarsi alla strada ferrata Sarda per Genova;
b) da Milano al confine Sardo presso Buffalora, onde congiungersi colla strada ferrata Sarda per Torino, con una diramazione per Sesto Calende, in corrispondenza colla navigazione sul Lago Maggiore.
Art. 21. I tronchi di Strada ferrata indicati agli articoli 19 e 20 dovranno essere compiuti ed attivati, rispettivamente; quello da Coccaglio per Bergamo a Monza entro due anni; la diramazione per Lecco entro anni tre; il tronco tra Casarsa e Nabresina parimenti in tre anni. Per l’attivazione delle Strade ferrate da Milano per Piacenza, Pavia, Buffalora e Sesto Calende è concesso un termine di cinque anni.
I prelodati Signori non hanno obbligo di prolungare la via di ferro di già attivata da Milano per Treviglio, circa la cui ulteriore destinazione verrà statuito dal Governo, dietro proposta da presentarsi per parte dei concessionarj nel corso dell’anno 1857.
Art. 22. Riguardo alle congiunzioni colle Strade ferrate Sarde a Pavia e Buffalora i concessionarj si sottoporranno alle stipulazioni dei rispettivi Governi.
Si accorda fin d’ora ai concessionarj di disporre un binario da Strada ferrata sulla parte del ponte sul Ticino presso Buffalora che giace sul territorio austriaco, promettendo il Governo Austriaco d’interporsi presso il R. Governo Sardo affine d’ottenere per la rimanente parte del ponte l’eguale agevolezza.
Art. 23. Il ponte sul Po presso Piacenza dovrà costruirsi in opera muraria, ferro battuto o ghisa ed il relativo progetto sarà da inoltrarsi entro un anno all’amministrazione dello Stato onde riportarne l’approvazione.
Metà delle spese di costruzione, ad eccezione di quelle dipendenti dal collocamento del binario da Strada ferrata, staranno a carico dell’Erario, che dovrà rimborsarle ai prelodati Signori a misura del progresso della costruzione, in rate trimestrali.
Art. 24. I termini stabiliti all’articolo 21 decorrono dal 1 gennajo 1857.
Art. 25. Il Governo trasmette ai prelodati Signori ogni diritto, derivante in suo favore dalla Convenzione per la quale la città e provincia di Bergamo si sono obbligate a cedere allo Stato gratuitamente tutti i terreni necessarj per la stazione di Bergamo e per la linea da Coccaglio per Bergamo a Monza entro i confini della Provincia di Bergamo. Per l’osservanza di questo patto il Governo si obbliga ad interporre, occorrendo, la sua mediazione fra i detti Signori da una e la città e provincia di Bergamo dall’altra parte.
Art. 26. L’amministrazione dello Stato concede ai sullodati Signori l’uso gratuito del tronco della Strada ferrata meridionale dello Stato da Nabresina fino a Trieste, per il corso dei loro convogli, nonchè l’uso in comune colla detta amministrazione delle stazioni di Nabresina e Trieste. Viceversa l’amministrazione dello Stato si riserva l’uso promiscuo gratuito delle due stazioni di Verona e del tronco della Strada ferrata Lomb. Veneta che rannoderà la Strada ferrata del Tirolo meridionale colle suddette stazioni.
Le disposizioni più precise verranno d’accordo stabilite con apposito regolamento.
Art. 27. Si concede pure ai detti Signori il permesso di costruire intorno a Milano una Strada ferrata di congiunzione e di fabbricare ivi una stazione centrale.
Art. 28. In caso che terze persone chiedessero di costruire delle Strade di ferro sia in continuazione, sia quali diramazioni delle Strade ferrate concesse, i detti Signori avranno, questi entro i confini de Regno Lomb. Veneto, la preferenza per la costruzione ed esercizio di tali strade di ferro a patto che accettino le condizioni proposte da terzi, e ne facciano valida dichiarazione entro mesi tre, dal giorno dell’avuta comunicazione.
Art. 29. Egualmente ove l’amministrazione dello Stato trovasse di costruire una Strada ferrata entro i confini del Regno Lomb. Veneto, offrirà ai detti Signori la concessione per la costruzione ed esercizio di tale Strada di ferro e non potrà intraprendere essa medesima la costruzione, nè darne la facoltà ad altri che nel solo caso in cui i concessionarj non accettino espressamente entro tre mesi l’offerta concessione.
Viene inoltre concesso ai detti Signori di riunire alla loro impresa altre strade di ferro o parti di esse, sotto riserva dell’approvazione per parte dell’amministrazione dello Stato.
Art. 30. Tanto le strade di ferro, che già sono in esercizio, quanto le non terminate e quelle che sono da costruirsi contemplate dalla presente concessione, saranno possedute ed esercitate dai suddetti Signori con tutti i diritti ed obblighi portati dalla legge di concessione del 14 settembre 1854 (Bollettino delle Leggi, N. 238) e dal regolamento intorno all’esercizio delle Strade ferrate del 16 novembre 1851 (Bollettino delle Leggi del 1852 N. 1) in quanto non fu loro derogato colla presente convenzione, nè venga altrimenti stabilito da future disposizioni di legge.
Art. 31. L’uso delle ferrovie cedute ai detti Signori coll’art. 1, come pure la concessione contenuta negli articoli 19 e 20 e la prerogativa assicurata loro cogli articoli 28 e 29, avranno fine coll’ultimo giorno dell’anno 1948.
Art. 32. Tutte le strade ferrate cedute o concesse ai detti Signori, costituiscono un unico ente indivisibile, laonde essi non potranno alienare parte alcuna, nemmeno sotto forma d’affitto.
Art. 33. L’amministrazione dello Stato garantisce, per le strade ferrate cedute ed in servizio, come per quelle da costruirsi ed attivarsi per tutto il tempo di cui sopra (art. 31), un utile netto, dedotte le spese d’amministrazione e d’esercizio, di cinque per cento d’interesse, più un quinto (⅕) per cento per il fondo d’ammortimento.
Tale garanzia comprende unicamente quelle somme, che a termine degli articoli 13, 14 e 15 saranno state e verranno successivamente sborsate per la costruzione e l’attivazione dei tronchi di Strada ferrata di cui agli articoli 19 e 20, come pure pel materiale mobile e scorte, provveduti nello spazio di tre anni dopo attivate le dette Strade di ferro.
Art. 34. Saranno pure compresi nel capitale di costruzione ed esercizio gli interessi pagabili durante la costruzione, in ragione del cinque per cento sulle azioni ed obbligazioni emesse.
Art. 35. All’oggetto però che l’Erario possa essere tenuto a prestare la garanzia assunta (art. 33 e 34) è duopo che vengano assoggettati al suo esame e da esso lui approvati i conti delle costruzioni.
Perciò in caso di ricorso alla suddetta garanzia la Società sarà in obbligo di presentare all’amministrazione pubblica uno stato degli introiti e delle spese dell’anno corrispondente, tre mesi prima della scadenza, rispetto a cui si verifica l’ammanco del quale l’Erario sarà tenuto in debito.
Un ritardo nella presentazione di detto stato darà diritto all’Erario ad una dilazione corrispondente pel pagamento da effettuarsi. Codesti pagamenti si faranno nelle valute stipulate all’articolo 12.
Art. 36. La garanzia di cui sopra, impone bensì all’Erario l’obbligo di somministrare ogni anno le somme occorrenti onde portare al cinque ed un quinto per cento i frutti del capitale, di cui agli articoli 33 e 34; ma le somme a quest’uopo versate dovranno considerarsi non altrimenti che come un’anticipazione fatta al quattro per cento, e tosto che le rendite nette saranno maggiori del garantito interesse annuo di 5 ⅕ p. % si dovrà coll’eccedente rifondere le somme stesse imputando prima a sconto degli interessi e poi del capitale.
Art. 37. Il Governo è autorizzato d’ispezionare e sorvegliare col mezzo di un suo agente a ciò delegato ogni rame di gestione della Società, affine di premunirsi contro tutti gli abusi nell’applicazione dell’articolo 33.
Art. 38. Viene condonata ai detti Signori per tutto il tempo stabilito alle costruzioni (art. 21 e 24) la metà dei dazj d’introduzione sopra tutti gli oggetti e materiali necessarj alla costruzione ed esercizio del complesso delle Strade ferrate che saranno riconosciuti e certificati come tali per iscritto dall’agente a ciò destinato dal Governo. Codesto dazio di favore sarà peraltro limitato a quella quantità di materiali e scorte, che verrà attestata necessaria per intera durata della costruzione e per l’esercizio di tre mesi successivi.
Art. 39. Fino al termine dell’anno 1861, entro il quale dev’essere compiuta ed attivata la rete delle Strade ferrate, è concessa ai sullodati Signori l’esenzione dall’imposta sulle rendite.
Art. 40. Gli acquisti d’immobili fatti dalla Società all’uopo dell’esecuzione e dell’esercizio delle Strade ferrate comprese nella presente convenzione, sia per effetto d’espropriazione forzata, sia all’amichevole, sono esenti dalle imposte di trasferimento, portate dalla legge del 9 febbrajo 1830. (Bollettino delle Leggi N. 50.)
Art. 41. Le corrispondenze risguardanti l’amministrazione delle Strade ferrate potranno spedirsi liberamente sulle linee delle Strade ferrate cedute, per mezzo degli impiegati dell’impresa.
Art. 42. I sullodati Signori sono autorizzati a creare stabilimenti, officine, opifizj, a possedere cave di carbone fossile, lignite e torbiere, ad acquistare boschi e foreste, sotto l’osservanza delle leggi generali sì attuali che future e sotto l’esplicita riserva che il disposto degli articoli 38, 39 e 40 non sarà applicabile a questa industria.
Art. 43. È concesso ai detti Signori di costituire una Società anonima colla residenza a Vienna, e di emettere azioni intestate a determinati individui od al portatore, il cui valore nominale non potrà essere, per ciascuna, minore di Lire seicento austriache. Non sarà per altro lecito dì emettere azioni prima che gli statuti della Società non siano stati approvati.
La Società in cotal guisa costituita subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dei detti Signori concessionarj.
Art. 44. Affine di procurarsi ulteriori capitali, è concessa ai sullodati Signori, oltre all’emissione d’azioni, anche la creazione di obbligazioni, la cui somma totale, come pure le modalità e condizioni relative dovranno approvarsi dall’amministrazione dello Stato.
Anche queste obbligazioni potranno essere al portatore, ma non mai di un valore nominale minore di Lire austriache seicento ciascuna. Gl’interessi di codeste obbligazioni avranno un diritto di priorità sulla rendita delle strade ferrate, garantita dal Governo (art 33).
Art. 45. Ai detti Signori è conferito il diritto di percepire in oro, argento il prezzo dei trasporti, a norma delle seguenti tariffe.
I. Pei viaggiatori; per lega austriaca (pari a 7586 metri) nella
1. classe 20 carantani,
2. » 15 »
3. » 10 »
Questa tariffa si potrà aumentare di venti per cento per i convogli celeri con soli viaggiatori di prima e seconda classe. La celerità di tali convogli non dovrà essere minore di quella dei simili convogli sulle Strade di ferro esercitate per conto del Governo.
II. Per le mercanzie a piccola velocità per quintale austriaco (pari a 56 chilog.) e lega:
- 1. classe 1 carantano,
- 2. » 1 ½ »
- 3. » 2 carantani.
Il prezzo pei trasporti di qualsiasi altro oggetto, le tasse accessorie, la classificazione delle mercanzie e le altre condizioni pel trasporto saranno fissate conformemente alla tariffa promulgata il 24 gennajo 1852 dalla Direzione della strada ferrata Sud-Est austriaca.
Codesta tariffa costituisce un limite che non potrà venire oltrepassato senza autorizzazione del Governo.
Art. 46. Pel caso che le rendite nette eccedessero il quindici (15) per cento, sarà in facoltà dell’amministrazione dello Stato di far introdurre un corrispondente ribasso dei prezzi portati dalla tariffa, a senso dell’articolo 10, lettera e) della legge del 14 settembre 1854 sulle concessioni di Strade di ferro. In caso d’incarimento straordinario di vettovaglie potrà il Governo stabilire per quelle derrate una riduzione temporaria dei prezzi di trasporto fino a metà del massimo della tariffa.
Art. 47. 1 trasporti dei militari saranno nella terza classe fatti a prezzo ridotto; cioè pei militari dal sergente in giù alla metà del prezzo. Ogni qualvolta l’amministrazione militare farà trasportare sulle Strade di ferro di cui trattasi, o truppe, od effetti militari, pagherà un terzo della tariffa ordinaria.
Pel trasporto di oggetti non classificati nelle tariffe, l’amministrazione militare pagherà solo i prezzi di tariffa stabiliti per le mercanzie di seconda classe.
Art. 48. 1 funzionarj pubblici incaritati della sorveglianza alla gestione della Società o della tutela degl’interessi dello Stato, in quanto questi si riferiscono alla presente convenzione, verranno trasportati gratuitamente coi loro effetti, qualora giustifichino la propria qualità ufficiale.
Art. 49. Con ciascun convoglio celere o da viaggiatori partente da una stazione principale, dovrà spedirsi, giornalmente e senza compenso, un vagone a quattro ruote ad uso esclusivo dell’amministrazione delle Poste.
Ove l’anzidetta amministrazione abbisognasse di più di un veicolo, pagherà per ogni vagone addizionale una tassa di soli centesimi dieci per chilometro.
Saranno esenti dal pagamento di porto o tasse le spedizioni postali ordinarie, siccome pure gli impiegati ed inservienti viaggianti per ordine dell’amministrazione postale. Incombe altresì alla Società il trasporto e la sorveglianza gratuita delle spedizioni postali non accompagnate da impiegati ed inservienti, nonché la cura dei vagoni postali.
E finalmente obbligo della Società di disporre gratuitamente nelle stazioni, in cui la Posta riceve e spedisce delle lettere, locali atti al servizio postale.
Art. 50. Qualsiasi fatto diretto a defraudare la Società di quanto le è dovuto per trasporto d merci o di viaggiatori, ogni falsa dichiarazione di qualità e di peso, come pure l’agglomeramento in un solo invio di articoli diversi appartenenti a persone diverse, sarà punito col pagamento della triplice tassa. Codesta disposizione verrà inserita nelle tariffe da pubblicarsi per cura della Società.
Art. 51. L’amministrazione dello Stato si riserva il diritto di erigere per proprio conto e pel proprio servizio i telegrafi elettrici, lungo le strade di ferro e sul loro terreno, o di valersi gratuitamente dei telegrafi della Società. In corrispettivo è concesso alla Società di stabilire telegrafi per conto proprio e di sospendere i suoi fili telegrafici ai pali dei telegrafi dello Stato. La Società non se ne varrà per altro, se non per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio delle sue strade di ferro, e sarà sotto questo rapporto sottoposta alla sorveglianza delle competenti autorità.
Art. 52. Incombe alla Società l’obbligo di far sorvegliare gratuitamente, dalle persone addette al suo servizio, i telegrafi dello Stato esistenti o da erigersi in appresso lungo le sue strade di ferro, e d’imporre loro la cura delle piantagioni, fatte o da farsi, come pure le s’impone l’obbligo di notificare immediatamente i danni avvenuti, sia agli apparati telegrafici sia alle piantagioni rispettivamente alla prossima stazione telegrafica o all’autorità politica la più vicina.
Art. 53. La Società dovrà mantenere in buon stato la rete delle Strade ferrate L. V. per l’intera durata (art. 31) della sua concessione, e munirla dei mezzi di trasporto corrispondenti ai bisogni del movimento.
Art. 54. Se la Società non adempisse qualsiasi dei patti della presente Convenzione, l’amministrazione dello Stato sarà in diritto di prendere le disposizioni portate dalla legge 14 settembre 1854 di concessione delle Strade ferrate, ed al bisogno di ordinare gli opportuni rimedii.
Art. 55. Scorso il termine stabilito dall’articolo 34 della presente Convenzione, lo Stato rientra tosto nel possesso e godimento delle ferrovie cedute a tenore dell’art. 1; ed acquista pure, a titolo gratuito la proprietà delle altre ferrovie costruite in base alla presente Convenzione coi relativi terreni, opere d’arte, lavori di terra, piano stradale ed armamento delle strade, nonchè delle loro dipendenze immobili, come stazioni, tettoje da carico e scarico, fabbriche nei punti d’arrivo e di partenza, casette da guardiani e sorveglianti coi loro annessi, macchine fisse ed ogni altro oggetto immobile o mobile, quali locomotive, vagoni, materiale, combustibili, approvvigionamenti di ogni sorte. Ciò vale pure per tutti gli annessi mobili ed immobili stati eseguiti per la manutenzione od il miglioramento delle Strade di ferro, cedute a tenore dell’art 1. Rimarranno per altro proprietà della Società gli edificj indicati all’art. 42.
Art. 56. Le controversie che potrebbero sorgere intorno all’interpretazione dell’attuale Convenzione dovranno essere definite da arbitri.
Nascendo una tale controversia, la parte pretendente dovrà notificare in via legale alla contraria la scelta fatta dell’arbitro, invitandola a procedere dal canto suo a simile nomina. Ove codesto invito non sortisse entro 14 giorni il dovuto effetto, sarà lecito alla parte attrice di passare alla nomina del secondo arbitro dandone semplicemente avviso all’avversaria.
Art. 57. In caso di discrepanza fra i voti dei due arbitri le due parti, e non accordandosi queste, i due arbitri nomineranno un terzo arbitro. Ove nemmeno gli arbitri potessero accordarsi intorno alla nomina del terzo, la di lui scelta, fra i proposti, si farà dipendere dalla sorte.
Art. 58. Ambe le parti saranno tenute di assoggettarsi alla concorde sentenza dei due arbitri od a quella del terzo arbitro, sempre che il lodo da esso lui pronunciato rimanga nei limiti risultanti dalle proposizioni dei due primi.
Art. 59. La Società dovrà consegnare le strade e loro annessi in buon stato. In caso diverso l’amministrazione dello Stato potrà far procedere alle riparazioni e spese della Società oppure obbligarvi quest’ultima. Nascendo disaccordo in proposito, si procederà come è detto agli art. 56 e 58.
Art. 60. Col 1° genn. 1949 l’amministrazione dello Stato avrà il diritto di prendere il possesso delle Strade di ferro e di amministrarle per suo proprio conto. Senonchè incomberà in allora alla Società l’obbligo di mantenere ed esercitare alla sua volta le Strade di ferro di cui trattasi, a richiesta e per conto dell’amministrazione dello Stato per il corso di altri sei mesi.
Art. 61. Entro i tre mesi successivi si renderà al Governo il conto della gestione per lui tenuta, e questo sarà considerato liquido, in difetto di rilievi entro il successivo trimestre da parte dell’amministrazione dello Stato. Se poi i rilievi non avranno scharimenti entro sei settimane dalla partecipazione, dovranno ritenersi fondati i rilievi stessi. Si terranno poi per accettati gli schiarimenti se entro sei settimane non daranno luogo a rilievi ulteriori.
Art. 62. Scorso l’anno 1889, sarà in facoltà dell’amministrazione dello Stato il riscattare le Strade di ferro cedute e concesse a’ prelodati Signori contro lo sborso di una rendita annua, pagabile semestralmente a tutto l’anno 1948.
Art. 63. Sulla dichiarazione dell’ dello Stato di voler riscattare le Strade di ferro, di cui nella presente Convenzione, si avranno a rilevare le somme degli utili netti percepiti durante ciascuno dei 7 anni precedenti quello della notifica di riscatto, se ne diffalcheranno gli importi delle due annate più sfavorevoli, e si prenderà indi la media delle residue cinque annate. Codesta media sarà il montante della rendita annua che l’Erario dovrà corrispondere, e non potrà in verun caso essere inferiore al 5 e 1/5 per cento del capitale erogato, cioè all’importare garantito dall’amministrazione dello Stato a sensi dell’articolo 33.
Art. 64. L’Erario entra nel pieno possesso di tutte le Strade di ferro, di cui nella presente Convenzione col primo gennajo successivo alla notifica di riscatto. — Circa l’obbligo incombente alla Società di consegnare in buon stato le Strade di ferro e loro pertinenze, di mantenerle ed esercitarle, circa il diritto di risarcimento ed altri a ciò relativi, sta pure per questa evenienza il disposto degli articoli 55 a 61, colla modalità, che questi entreranno in vigore, non col primo gennajo 1949, ma bensì col primo dell’anno di cui nel principio di quest’articolo.
Art 65. In caso che la Società costituita a sensi dell’art 43 avesse a sciogliersi prima del termine dell’anno 1948, sarà in facoltà dell’amministrazione dello Stato di procedere giusta quanto è stabilito a verificarsi del 1.° gennajo 1949, agli articoli 60 e 61.
Art. 66. Finché non sarà costituita, a sensi dell’art. 43, una Società anonima, i prelodati Signori saranno solidariamente garanti dell’adempimento degli obblighi assunti colla presente Convenzione.
Art. 67. Per tutte le vertenze relative e scaturienti dalla presente Convenzione i detti Signori o la Società ad essi subentrata avranno a sottostare all’I. R. Ministero del Commercio, dal quale verranno emanati gli ordini e le decisioni e trasmesse per mezzo del Governo generale L. V. alla Società, la quale alla sua volta indirizzerà le proprie istanze direttamente o per l’indicata via al sullodato Ministero.
In fede di che la presente Convenzione venne stesa in doppj esemplari si in idioma tedesco che francese, di cui uno munito del bollo di 1 fiorino, essendosi per ultimo stipulato, che abbia a considerarsi testo originale e però a servire di norma in caso di contestazioni, quello steso in idioma tedesco.
Così fatto in Vienna il giorno 14 marzo dell’anno mille ottocento e cinquanta sei.
Barone de Bruck, m. p.
I. R. Ministro delle Finanze.
Cavaliere de Toggenburg, m. p.
I. R. Ministro del Commercio.
Giovanni Adolfo pr. di Schwarzenberg, m. p.
Francesco conte Zichy, m. p.
A. S. de Rothschild, m. p.
S. M. de Rothschild, m. p.
Duca Raffaele di Galliera, m. p.
Duca Lodovico Melzi, m. p.
Per sua Eccel. il conte Giuseppe Archinto:
Sebastiano Mondolfo, m. p. Ch. F. Brot, m. p.
Pei fratelli Rothschild in Parigi:
S. M. de Rothschild, m. p.
Per N. M. de Rothschild e figli in Londra:
S. M. de Rothschild, m. p.
E. Blount e Comp., m. p.
Samuele Laing, m. p.
Pietro Bastogi, m. p.
Paolo Talabot, m. p.
Per Matteo Usielli in Londra:
Samuele Laing, m. p.
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