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Il morgengabio[1] (morgengabe, morgengab, morgingab), o dono del mattino, era il regalo che secondo il rito longobardo il marito faceva alla propria moglie il giorno immediatamente dopo la prima notte di nozze.

Crocetta longobarda

Era anche chiamato praetium virginitatis o morgincapitis[2].

Longobardi

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Questa consuetudine germanica era tipica dei Longobardi ed era disciplinata, per gli aspetti successori, dall'editto di Rotari (? - 652).

(LA)

«Et si noluerit accepere, habeat ipsa mulier et morgingab et, quod de parentes adduxit, id est faderfio: parentes vero eius potestatem habeant eam dandi ad alium maritum, ubi ipsi et illa voluerint.»

(IT)

«Anche se non vorrà accettare, abbia la donna stessa sia il morgengabio sia ciò che aggiunge da parte dei genitori, cioè il faderfio: i genitori, infatti, hanno questo potere, di darla ad un altro marito, laddove loro stessi e quella lo vorranno.»

Liutprando, (? - 744), la istituzionalizzò con una specifica previsione:

(LA)

«Si quis langobardus morgingab coniugi suae dare voluerit, quando eam sibi in coniugio sociaverit: ita dicernimus, ut alia diae ante parentes et amicos suos ostendat per scriptum a testibus rovoratum et dicat: "Quia ecce quod coniugi meae morgingab dedi", ut in futuro pro hac causa periurio non percurrat.»

(IT)

«Se qualcuno che vive sotto la legge longobarda vorrà dare alla sua sposa il morgengabio, nel momento in cui la unirà a sé nelle nozze, stabiliamo così, che il giorno successivo (alle nozze), di fronte ai suoi genitori ed agli amici la mostri, con uno scritto validato da testimoni e dica: "[Che] ecco, donai questo alla mia sposa come morgengabio.»

Stabilì che il suo valore non dovesse essere superiore alla quarta parte delle sostanze del marito,

(LA)

«Ipsum autem morgingab nolumus ut amplius sit, nisi quarta pars de eius substantia, qui ipsum morgingab fecit. Si quidem minus voluerit dare de rebus suis, quam ipsa quarta portio sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum voluerit; nam super ipsam quartam portionem dare nullatenus possit.»

(IT)

«Non vogliamo tuttavia che questo morgengabio sia più consistente della quarta parte del patrimonio di colui che diede questo stesso morgengabio. Se qualcuno volesse dare una parte delle sue cose minore di un quarto, abbia, sotto ogni aspetto, libertà di dare quanto vorrà; perciò nessuno può dare più di questa quarta parte.»

Funzione

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Il morgengabio era una sorta di dote che il marito costituiva a favore della moglie e allo stesso tempo era l'ufficializzazione del matrimonio, che sostanziava attraverso la sua cerimonia. Il morgengabio infatti provato in forma scritta davanti a parenti e amici testimoniava non solo l'avvenuta unione carnale dei coniugi ma, principalmente, il riconoscimento che il marito longobardo faceva della moglie come tale.

Per l'entità dei beni che comprendeva, aveva la funzione di assicurare, non soltanto il mantenimento della moglie durante il periodo della - eventuale - vedovanza, ma anche lo stesso mantenimento dei figli.

Nell'uso del morgengabio ebbe il suo fondamento il cosiddetto matrimonio morganatico o matrimonio ad morganaticam (di probabile derivazione etimologica dal termine morgengabio), il quale prevedeva il patto che alla moglie e ai figli non sarebbe spettato alcun diritto sulle sostanze del marito e padre, ad eccezione di quanto determinato all'atto del matrimonio (la dote o morgengabio, appunto)[3].

L'istituto del morgengabio fu utilizzato ancora nel XIII secolo nel bergamasco da chi professava il diritto longobardo. Vi sono evidenze storiche circa un morgengabio istituito nel 1268 da Zenone di Beltrame da Sorisole a favore della moglie Sibilla di Enrico de Coardis di Lemine.

Nel sud dell'Italia, il morgengabio fu utilizzato ancora nell'XI secolo, all'epoca normanna[4].

Patrimonio

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Il morgengabio diveniva di proprietà della moglie che lo manteneva anche in caso di vedovanza e di seconde nozze; rientrava ai fini successori nel suo asse ereditario.

  1. ^ Morgengabio (sic) in Grande Dizionario Enciclopedico UTET, vol. XIII ed. 1995, pag. 984.
  2. ^ Giosuè Musca, Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate: atti, Università di Bari. Centro di studi normanno-svevi, 2002.
  3. ^ F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia,vol. IV (il diritto ereditario), Città di Castello, Lapi, 1909; F. Brandileone, Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia, in Scritti di storia del diritto privato italiano, a cura di Giuseppe Ermini, Bologna, Zanichelli, 1931, pp. 229 e seguenti.
  4. ^ Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Vol. I, Parigi: A. Picard, 1907 (ed. it. Storia della dominazione normanna in Italia ed in Sicilia, 3 voll., Alife 1999-2001).

Bibliografia

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  • Edictus Rothari, in Gianluigi Barni, I longobardi in Italia, Novara, Istituto geografico De Agostini, 1987, BNI 89-11942.
  • Alban Dold, Zur ältesten Handschrift des Edictus Rothari, Urfassung des Langobardengesetzes, Zeit und Ort ihrer Entstehung, Stuttgart und Köln, W. Kohlhammer, 1955.
  • Paolo Diacono. Storia dei longobardi. Milano, Skira, 2000. ISBN 88-8118-725-6
  • Claudio Azzara e Stefano Gasparri (a cura di), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, 2ª ed., Roma, Viella, 2005, ISBN 88-8334-099-X.
  • Claudio Azzara. L'Italia dei barbari. Bologna, Il Mulino, 2002. ISBN 88-15-08812-1.
  • Paolo Delogu. Longobardi e Bizantini in Storia d'Italia, Torino, UTET, 1980. ISBN 88-02-03510-5.
  • Sandrina Bandera. Declino ed eredità dai Longobardi ai Carolingi, lettura e interpretazione dell'altare di S. Ambrogio. Morimondo, Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, 2004.
  • Carlo Bertelli, Gian Pietro Broglio. Il futuro dei Longobardi, l'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno. Milano, Skira, 2000. ISBN 88-8118-798-1.
  • Ottorino Bertolini. Roma e i longobardi. Roma, Istituto di studi romani, 1972. BNI 7214344.
  • Gian Piero Bognetti. L'editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica. Milano, Giuffre, 1957.
  • Stefano Gasparri. I duchi longobardi. Roma. La Sapienza, 1978.
  • Federico Marazzi. Dall'impero d'occidente ai regni germanici, in Storia medievale. Roma, 2003. ISBN 88-7989-406-4.
  • Carlo Guido Mor. Contributi alla storia dei rapporti fra Stato e Chiesa al tempo dei Longobardi. La politica ecclesiastica di Autari e di Agigulfo. Roma, Rivista di storia del diritto italiano (estratto), 1930.
  • Christie Neil. I Longobardi, storia e archeologia di un popolo. Genova, ECIG, 1997. ISBN 88-7545-735-2
  • Amelio Tagliaferri. I longobardi nella civiltà e nell'economia italiana del primo Medioevo. Milano, Giuffrè, 1965. BNI 6513907.
  • UTET, Grande Dizionario Enciclopedico. Morgengabio. Volume XIII ed. 1995.
Atti
  • Giancarlo Andenna e Giorgio Picasso, a cura. Longobardia e longobardi nell'Italia meridionale. Atti del II. Convegno internazionale, Benevento, 29-31 maggio 1992. Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, Vita e pensiero, 1996.
  • Clara Stella e Gerardo Brentegani, a cura. Santa Giulia di Brescia, archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa: atti del Convegno, presentazione di Bruno Passamani e Cinzio Violante. Brescia, Comune, 1992. ISBN 88-7385-138-X.
  • Silvia Lusuardi Siena. Anulus sui effigii, identità e rappresentazione negli anelli-sigillo longobardi. Atti della giornata di studio 29 aprile 2004, Milano, Università Cattolica, Milano: Vita e Pensiero, 2006. ISBN 88-343-1338-0.

Voci correlate

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