Medico competente
Il medico competente, ai sensi della legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro, è il medico che collabora col datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria[Formulazione ambigua che si presta ad errate interpretazioni. Vedi Discussione voce] e per tutti gli altri compiti riferiti al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come, ad esempio, collaborare alla valutazione dei rischi[1].
Definizione
modificaIl medico competente viene definito dalla legislazione vigente (art. 2 c.1 lett. h D.lgs. 81/08) come: «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, col datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».
Caratteristiche
modificaIl medico competente deve essere in possesso di particolari titoli e requisiti e viene designato dal datore di lavoro.
Requisiti
modificaSecondo l'articolo 38 dello stesso D.Lgs. 81/08, può svolgere l'attività di medico competente il laureato in medicina che sia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti[2]:
- specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica[3];
- specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale dopo il conseguimento di uno specifico master universitario di II livello abilitante;
- docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e Igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277[4];
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Con circolare interna del dicembre 2016, nell'Esercito è abilitato alla figura di medico competente qualsiasi ufficiale medico che abbia maturato almeno 4 anni di servizio.
Tutti i medici in possesso dei requisiti sono iscritti all'elenco nazionale dei medici competenti[5], istituito presso il Ministero della salute, consultabile per regioni.
Note
modifica- ^ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 29 Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 9 aprile 2008. URL consultato il 6 ottobre 2020.
- ^ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 38 Titoli e requisiti del medico competente, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 9 aprile 2008. URL consultato il 6 ottobre 2020.
- ^ Il Medico Competente: Chi è, Quale formazione deve avere, su gms-srl.it.
- ^ DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Art. 55. Esercizio dell'attivita' di medico competente, su normattiva.it, Normattiva Il portale della legge vigente, 15 agosto 1991. URL consultato il 6 ottobre 2020.
- ^ Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008, su salute.gov.it, 5 giugno 2017. URL consultato il 6 ottobre 2020.
Voci correlate
modifica- Sicurezza sul lavoro in Italia
- Sorveglianza sanitaria
- Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 52079 · LCCN (EN) sh86000696 · GND (DE) 4145031-0 · BNF (FR) cb120112144 (data) · J9U (EN, HE) 987007539058205171 · NDL (EN, JA) 01196337 |
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