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Lex Quinctia

Legge di Tito Quinzio Crispino Sulpiciano

La Lex Quinctia de aquaeductibus (9 a.C.) fu una legge promulgata a Roma al tempo di Augusto, dal console Tito Quinzio Crispino Sulpiciano per la regolamentazione degli acquedotti.

Lex Quinctia

Senato di Roma
TipoLegge
Nome latinoLex Quinctia de aquaeductibus
AutoreTito Quinzio Crispino Sulpiciano
Anno9 a.C.
Leggi romane

La legge riepilogava le norme a tutela degli acquedotti e stabiliva pesanti pene pecuniarie per chi vi contravveniva danneggiandoli. In particolare era vietato danneggiare gli acquedotti, ma anche captarne l'acqua per uso agricolo o di altra natura senza averne avuto il permesso. La legge vietava inoltre qualsiasi attività edilizia, agricola, o pastorale presso gli acquedotti, che non fosse strettamente necessaria per la manutenzione dei luoghi o delle opere preesistenti.

Il testo della legge è giusto sino a noi per merito di Sesto Giulio Frontino, uno scrittore romano del I secolo d.C. che divenne Curator aquarum sotto l'imperatore Nerva.[1]

  1. ^ Frontino, De aquis urbis Romae, 129, 1

Bibliografia

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Collegamenti esterni

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