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Imposta sulle assicurazioni

L'imposta sulle assicurazioni è un tributo vigente in Italia, previsto dal Titolo I della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, che grava sulle imprese di assicurazione.[1] Si tratta di un'imposta surrogatoria delle imposte di bollo e di registro dalle quali gli atti delle imprese assicuratrici e degli intermediari di assicurazione (agenti o broker) sono esenti per tutti i documenti inerenti a contratti di assicurazione o riassicurazione.

Oggetto dell'imposta

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Oggetto dell'imposta sulle assicurazioni sono tutti gli incassi di premi di assicurazione relativi a contratti stipulati in Italia. L'ammontare dell'imposta è determinata secondo i singoli rami o combinazioni di rami assicurati nel contratto. I rami e le combinazioni di rami (polizze cosiddette "plurime") sono indicate nella tabella allegata alla legge che regola l'imposta, che riporta a fronte di ciascuno di questi la relativa aliquota d'imposta da applicarsi.

Aspetti contabili

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Le imprese di assicurazione devono tenere un registro ("registro premi" o "registro dei premi") in cui vengono indicati, in ordine cronologico, i vari premi di assicurazione incassati, secondo un modello indicato con decreto ministeriale. Tale registro ha valenza annuale e deve tenere distinte le somme incassate soggette a imposta e quelle esenti.[2] La sua tenuta è soggetta alle norme che il Codice civile prevede per tutti i libri contabili ufficiali.

Denuncia

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Entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto passivo dell'imposta deve dichiarare all'agenzia delle entrate il totale dei premi incamerati l'anno precedente, soggetti a imposta, così come emergono dalle evidenze del registro dei premi. In tale denuncia il dichiarante deve tenere distinti i premi per ramo o per le combinazioni di rami previste dalla tariffa.[3][4]

Il pagamento di queste imposte avviene a rate trimestrali in via presuntiva, con conguaglio a fine anno.

Rivalsa

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Le compagnie di assicurazione hanno il diritto di rivalsa dell'imposta sulle assicurazioni nei confronti dei contraenti delle polizze; l'importo incassato a titolo di rivalsa sui singoli premi deve essere esposto sulle quietanze rilasciate al cliente unitamente al premio cui afferiscono.

  1. ^ www.normattiva.it
  2. ^ In tal senso, art. 5 legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  3. ^ www.agenziaentrate.gov.it, su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 26 novembre 2015 (archiviato dall'url originale il 27 novembre 2015).
  4. ^ Si tratta di polizze che coprono contemporaneamente più rischi elementari (es. incendio e furto nelle abitazioni) senza che vengano esplicitate nella polizza le quote di premio afferenti ai singoli rischi.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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