Diritto dell'antichità
Con diritto dell’età antica si intende l'evoluzione del diritto dalla nascita dell'uomo alle organizzazioni degli ordinamenti giuridici adottati dalle civiltà della storia antica.
Preistoria
modificaSebbene sia certo che il diritto sia stato presente fin dall'inizio della storia dell'uomo non conosciamo con esattezza come si manifestasse nella preistoria, ovvero prima dell'avvento della scrittura. È possibile ipotizzare che la vita e l'organizzazione delle prime tribù umane fossero disciplinate da semplici regole basate su tabù e credenze magico religiose. Con il progressivo sviluppo di queste prime comunità con ogni probabilità iniziò a svilupparsi un senso di proprietà negli individui per gli oggetti, il cibo, i propri figlie e la propria moglie, la casa,... e nel contempo la condanna per le azioni che minavano questi diritti, ovvero il furto, la sopraffazione, l'adulterio.[1][2]
A queste elementari e fondamentali norme sociali presto se ne affiancarono di nuove per affrontare i nuovi problemi e i nuovi casi che vennero a crearsi mano a mano che le società si evolvevano. Così, se una società di cacciatori-raccoglitori necessitava di poche regole, una che comprendeva anche l'agricoltura e l'allevamento ne doveva decisamente averne di più, e una che praticava il commercio di ulteriori ancora e ben più complesse delle prime.[3][2]
Nelle comunità più complesse presto dovette iniziare a sentirsi l'esigenza di struttura queste regole in una forma di vere norme giuridiche, «consistenti in imperativi più o meno precisi a garanzia di determinati beni materiali o morali e nella previsione di appropriate e proporzionate sanzioni». Non essendo ancora nata la scrittura, queste regole venivano trasmesse per via orale spesso sotto forma di massime o proverbi per facilitarne la memoria.[4][2]
Quando le comunità umane iniziarono a diventare di dimensioni sempre maggiori al loro interno emersero gruppi o singoli in grado di esercitare di fatto un potere sugli altri membri e quindi in grado di dettare nuove norme che si affiancarono a quelle di origine popolare. Andò così a delinearsi la figura di un sovrano che incarnava il potere divino.[5][2]
Diritti del mondo cuneiforme
modificaLe civiltà del vicino Oriente antico, considerate la "culla della civiltà", furono tra le prime ad utilizzare un sistema di scrittura e questo fu fondamentale anche per la storia del diritto in quanto le norme non dovettero più essere emanate e tramandate solo per via orale. Ciò ha permesso in taluni casi di farle giungere fino ai tempi contemporanei, almeno per quanto riguarda alcuni casi di editti e ordinanze di taluni sovrani.
Le leggi di Lagash
modificaI più antichi esempi di interventi normativi da parte di sovrani di cui sia abbia notizia riguardano la città mesopotamica di Lagash e risalgono al XXIII-XXIV secolo a.C.; si trattò perlopiù di disposizioni finalizzate a ristabilire la giustizia in seno alla città, segno di regole già esistenti anteriormente ma che per diversi motivi non erano più state rispettate.[6]
Il primo esempio sono le disposizioni promulgate dal re Entemena che regnò su Lagash tra il 2405 e il 2375 a.C. Da una iscrizione apprendiamo che egli «restituì il figlio alla madre e la madre al figlio» facendo con queste parole intendere che avesse operato un condono dei debiti dei propri sudditi.[7] Alcuni anni dopo uno dei suoi successori, Urukagina, operò per ristabilire la giustizia in un contesto evidentemente degenerato nel tempo dai soprusi della ricca e influente casta sacerdotale; così emise una serie di disposizioni per la protezione delle vedove, degli orfani, per limitare gli abusi di potere, per ridurre le imposizioni fiscali e per "restaurare la libertà" dei suoi sudditi.[8][9]
Similmente a Urukagin dovette operare intorno al 2140 a.C anche Gudea, re della seconda dinastia di Lagash. Egli infatti fu promotore di disposizioni finalizzate a ripristinare la legalità e proteggere gli oppressi.[10]
I "codici" mesopotamici
modificaI primi codici sumeri
modificaCodice di Ur-Nammu
modificaCodice di Lipit-Ishtar
modificaLeggi di Eshnunna
modificaIl Codice di Hammurabi
modificaLeggi neo-babilonesi
modificaAssiri e Ittiti
modificaDiritto nell'antico Egitto
modificaLegge ebraica
modificaDiritto greco antico
modificaDiritti dell'antichità in Asia
modificaDiritto romano
modificaNote
modifica- ^ Saporetti, 1998, p. 22.
- ^ a b c d Diritto, in Dizionario di storia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
- ^ Saporetti, 1998, pp. 23-24.
- ^ Saporetti, 1998, p. 23.
- ^ Saporetti, 1998, p. 24.
- ^ Saporetti, 1998, pp. 35-36.
- ^ Saporetti, 1998, p. 32.
- ^ Saporetti, 1998, p. 33.
- ^ Urukagina, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- ^ Saporetti, 1998, pp. 33-34.
Bibliografia
modifica- Claudio Saporetti, Antiche leggi : i codici del vicino Oriente antico, Milano, Rusconi, 1998, ISBN 88-18-88057-8, SBN IT\ICCU\REA\0044117.
- Guido Fassò, Antichità e Medioevo, in Carla Faralli (a cura di), Storia della filosofia del diritto, Roma, GLF editori Laterza, 2012, ISBN 978-88-420-6239-4, SBN IT\ICCU\BVE\0584885.
- Andrea Lovato, Salvatore Puliatti e Laura Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, Torino, G. Giappichelli Editore, 2014, ISBN 9788834848494.
- Mario Liverani e Clelia Mora (a cura di), I diritti del mondo cuneiforme. (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.), Pavia, IUSS Press, 2008, ISBN 978-88-6198-025-9, SBN IT\ICCU\PUV\1126391.
- Paola Lambrini, Fondamenti del diritto europeo : manuale istituzionale, Torino, Giappichelli, 2021, ISBN 978-88-921-3983-1, SBN IT\ICCU\BMT\0026141.