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I diritti politici sono quei diritti che uno Stato riconosce ai propri cittadini perché essi possano partecipare attivamente alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche di ogni giorno, sempre se in possesso del diritto di voto. Tali diritti rappresentano la tipica espressione dell'autogoverno del popolo (o sovranità popolare).

Nel diritto internazionale

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Al di là del valore simbolico dei diritti politici consacrati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, è nel 1966 che il Patto internazionale sui diritti civili e politici conferisce valore vincolante[1] alla proclamazione di tali diritti[2].

  Lo stesso argomento in dettaglio: Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

A livello europeo, invece, essi sono consacrati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della relativa Corte con sede a Strasburgo[3].

In Italia

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I diritti politici in Italia sono definiti dagli articoli 48-51 della Costituzione italiana, che fissa loro forme e limiti. Essi sono:

Nel legare il possesso di questi diritti alla cittadinanza, la Costituzione italiana si richiama alla tradizione dello status activae civitatis, principio comunque mediato e in qualche modo attenuato dall'ingresso dell'Italia nell'Unione europea.

I diritti politici si acquisiscono con la maggiore età. L'infermità mentale o una condanna per reati gravi può condurre alla loro perdita. L'interdizione dai pubblici uffici è, ad esempio, una pena accessoria, perpetua o temporanea, che include la perdita del diritto all'elettorato attivo, all'elettorato passivo e l'esclusione da ogni incarico pubblico.

Per i falliti e per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o a libertà vigilata è prevista la sospensione dei diritti politici, mentre la legge Severino prevede ulteriori fattispecie limitative riferite al solo elettorato passivo.

Tutela giurisdizionale

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L'azione di accertamento del diritto politico è stata riconosciuta come autonomo mezzo di tutela giurisdizionale, per ottenere la pronuncia della Corte costituzionale sulle leggi elettorali successive al 2005[4].

  1. ^ MCGOLDRICK D., Human Rights Committee: Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford 1991.
  2. ^ International Covenant on Civil and Political Rights. New York, NY, United Nations, 1966 (United Nations General Assembly resolution 2200 A(XXI)).
  3. ^ Per il riconoscimento CEDU dei "diritti politici come «diritti di cittadinanza di seconda generazione», frutto delle conquiste democratiche del XIX e dell’inizio del XX secolo, volte a consentire agli individui di partecipare al processo politico", v. Giampiero Buonomo, La tutela del dibattito politico al di là delle immunità, Questione giustizia, 20 febbraio 2019.
  4. ^ Gabriele Maestri, ORIZZONTI DI TECNICA ELETTORALE: PROBLEMI SUPERATI, IRRISOLTI ED EMERSI ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 35 DEL 2017, Nomos, n. 2/2017.

Voci correlate

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