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Guardia del corpo

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Una guardia del corpo (colloquialmente guardaspalle,) è una persona che presta la propria attività a tutela dell'integrità fisica o della privatezza di un'altra persona.

Nell'impero ellenistico la funzione di protezione della persona del sovrano era chiamata somatofilachia ed era svolta da persone di fiducia espressamente scelte dal monarca, che li ricompensava spesso con un ruolo o una carica pubblica.

Nell'antica Roma la guardia del corpo del re si chiamava satelles (satellites al plurale), mentre quella dell'imperatore componeva la guardia pretoriana: il prefetto del pretorio ne gestiva l'operato e, in una fase di decadenza, orientava la stessa successione al trono. Una funzione amministrativa fu l'evoluzione della gestione della casa e della sicurezza del monarca anche per il maggiordomo di palazzo dei re Franchi. Per ciò che invece riguarda il rintracciamento moderno relegato alla professione della figura, uno sviluppo importante si ebbe nella storia degli Stati Uniti d'America dove molti coloni europei e carovane giungendo in suolo statunitense durante la conquista dell'Ovest ingaggiarono tali soggetti; un caso famoso fu quello di Abraham Lincoln e del ruolo della "Pinkerton National Detective Agency".

Caratteristiche

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Il suo lavoro consiste nel prevenire, identificare e gestire situazioni di pericolo o di potenziale pericolo per la persona o le persone che deve proteggere.

L'attività richiede un'adeguata formazione in materia di sicurezza e tecniche di difesa personale, nonché un'ottima capacità di valutare i rischi e di prendere decisioni rapide ed efficaci in caso di emergenza. Il lavoro richiede una certa preparazione strategica e tattica; si effettuano controlli, ispezioni, sopralluoghi, si formulano ipotesi sull'azione al fine di evitare ogni forma di pericolo alla persona da proteggere. Nel contempo deve essere pronto ad intervenire e a tal proposito si serve prevalentemente di tattiche di autodifesa e di combattimento corpo a corpo (ad esempio, addestramento alle arti marziali); talvolta possono anche essere impiegati strumenti da difesa, piccoli oggetti contundenti o, se necessario, anche spray al gas OC a base di capsicum per rendere temporaneamente innocuo l'assalitore, ed anche armi da fuoco, sebbene non sempre le leggi locali prevedano tale possibilità.

Possono essere gestite attraverso determinate imprese nel campo della sicurezza privata, che offrono a chiunque servizi a tutela della propria incolumità personale, dove ciò sia permesso dalla legge.

Speciali unità di guardie del corpo, livello istituzionale, vengono istituite ad hoc per la protezione di personalità pubbliche. In diversi Paesi il capo dello Stato, dispone di una propria "guardia d'onore".

Casi d'impiego

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Le guardie del corpo possono essere assunte da politici, celebrità, imprenditori o altre persone che per motivi di lavoro o di fama possono essere esposte a rischi di sicurezza personale.

Tipicamente si ricorre ad esse quale strumento di difesa personale per svariati motivi: oltre che per difesa contro minacce e pericoli vi si ricorre anche, ad esempio, per allontanare le attenzioni, talvolta ossessive e moleste.

In Italia l'attività guardia del corpo non è regolamentata da alcuna norma, anzi l'attività è pratica illegale secondo la legge, poiché la sua funzione e i suoi compiti sono di esclusiva competenza delle forze di polizia italiane; in particolare la protezione dell'incolumità personale è demandata all'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale e al Servizio centrale di protezione, diversamente l'esercizio dell'attività di guardia del corpo integrerebbe il reato di usurpazione di funzioni pubbliche.[1]

L'unica norma che consente il ricorso alla forza privata è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui disciplina la figura delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza privata,[2] limitatamente alla tutela di beni mobili o immobili, appartenenti a enti pubblici o privati.

  1. ^ Art. 347 codice penale italiano.
  2. ^ Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione, artt. 134 a 141.

Voci correlate

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Altri progetti

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