Finzione giuridica
Per finzione giuridica si intende un artificio utilizzato in diritto affinché si possa considerare avvenuto un fatto o ritenerlo vero anche se di ciò non ve ne sia la certezza. Generalmente, alla finzione giuridica si ricorre nel caso in cui non sia possibile riscontrare l'avvenimento di un evento o la sua veridicità, oppure quando viene accertato il contrario ma per la legge la finzione deve prevalere sulla realtà avvenuta, secondo il brocardo fictio iuris idem operatur, quod veritas.[1]
Un vasto uso della finzione giuridica venne usato nel sistema di common law inglese all'inizio dell'età moderna per ampliare i significati e le applicazioni dei writs dopo che era stata fortemente l'imitata la creazione di nuovi.[2]
Un esempio di finzione giuridica compare all'articolo 4 del codice civile italiano che recita: «quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento».[1]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Finzione giuridica, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- ^ Padoa-Schioppa, 2007, pp. 393-394.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Antonio Padoa-Schioppa, Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea, Bologna, Il mulino, 2007, ISBN 978-88-15-11935-3, SBN IT\ICCU\USM\1675775.