Provvedimenti
I procedimenti amministrativi della Banca si concludono con l'adozione, nei termini indicati nei relativi regolamenti, di provvedimenti espressi (cfr. anche le sezioni Procedimenti amministrativi e diritto di accesso e Organizzazione della Vigilanza).
I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche sono adottati dal Direttorio; per quelli che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale il Direttorio ha facoltà di rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca.
In specifiche sezioni del sito sono pubblicati i provvedimenti a carattere generale o relativi a specifici operatori (variazione degli albi o degli elenchi speciali, provvedimenti straordinari, sanzioni amministrative).
I provvedimenti adottati nell'esercizio della funzione di controllo sui gestori del contante sono pubblicati nell'ambito della sezione Emissione Euro.
Le controversie relative ai provvedimenti della Banca sono devolute, in via generale, alla giurisdizione del giudice amministrativo, con competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Controllo giurisdizionale sugli atti e provvedimenti adottati in materia di vigilanza
L'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia segue le forme del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni dettate in particolare dalle leggi n. 241 del 1990 e n. 262 del 2005, e dà luogo all'adozione di provvedimenti soggetti al vaglio dell'autorità giudiziaria.
La maggior parte dei giudizi in materia è costituita da opposizioni avverso sanzioni amministrative, irrogate dalla Banca d'Italia nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo di banche o intermediari finanziari o dei loro dipendenti, responsabili di violazioni della disciplina di vigilanza. Il procedimento si avvia con la contestazione da parte della Banca d'Italia delle violazioni riscontrate. Nel corso dell'istruttoria gli interessati possono presentare proprie deduzioni. La decisione di irrogare la sanzione è rimessa al Direttorio della Banca d'Italia.
Il rimanente contenzioso in materia di vigilanza ha ad oggetto provvedimenti di varia natura adottati dalla Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, nei confronti di banche e altri intermediari vigilati.
Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono devolute per legge alla giurisdizione del giudice amministrativo, con competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Quelle relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative sono di competenza del giudice ordinario.
Controllo giurisdizionale in materia di gestione del personale
Gli istituti normativi ed economici che riguardano il rapporto d'impiego alle dipendenze della Banca d'Italia sono oggetto di contrattazione collettiva con le Organizzazioni sindacali operanti presso la Banca stessa. I relativi accordi sindacali sono sottoposti al Consiglio superiore della Banca; ove approvati, essi sono trasfusi in apposito Regolamento del personale, che disciplina in modo esaustivo il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima.
Il rapporto di impiego alle dipendenze della Banca d'Italia non rientra tra quelli oggetto della c.d. "privatizzazione" (di cui al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni), ed è tuttora soggetto a regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001; le relative controversie sono conseguentemente devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001).
Accordi con altre autorità
Nella sezione sono, inoltre, pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa stipulati dalla Banca con altri enti e amministrazioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni.